PREMESSA
L’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “Leonardo da Vinci” di Foligno adotta il seguente Regolamento d’istituto conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed ai contenuti del Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999 n° 275).
Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa. Esso definisce i comportamenti all’interno della comunità scolastica, cioè i diritti e i doveri di tutte le componenti attive, per la buona riuscita delle attività didattiche, formative ed educative.
Il Regolamento viene reso pubblico tramite l’affissione all’albo dell’Istituto e l’inserimento nel sito web della Scuola. Ne viene fornita copia a chiunque ne faccia richiesta.
ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE
Art.1- Sono organi collegiali della scuola:
- Consiglio di classe
- Collegio dei docenti
- Consiglio d’istituto e giunta esecutiva
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
La composizione e le attribuzioni di ciascun organo collegiale sono definite dagli art.3- 4-5-6-7-8 del DPR n° 416 del 31 maggio 1974.
Art.2- La convocazione degli organi collegiali spetta al Presidente, deve essere disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore a 5 giorni e può essere richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione deve avvenire per iscritto (lettera o circolare) con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora in cui si svolgerà la seduta. In caso di convocazione urgente l’avviso scritto può essere sostituito da comunicazione telegrafica o telefonica, purché completa di tutti gli elementi essenziali di conoscenza.
Art.3- Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale su apposito registro firmato dal presidente e dal segretario.
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art.4- All’interno della scuola possono essere effettuare assemblee di classe e d’istituto degli studenti e dei genitori. Esse sono disciplinate dagli art.42-43-44-45 del DPR n°416 del 31 maggio 1974. Le assemblee d’istituto plenarie di norma vengono svolte, per motivi logistici, in ambienti esterni alla scuola messi a disposizione dall’Ente locale o
individuati dal comitato studentesco.
Art.5- Le assemblee sono indette per un confronto e un approfondimento su tematiche di interesse comune.
Art.6- Di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Art.7- La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata con congruo anticipo, di norma non inferiore a cinque giorni per le assemblee di classe e a sette giorni per quelle d’istituto.
Art.8- All’interno dell’istituto gli studenti e le associazioni di cui essi fanno parte possono svolgere attività extracurriculari, previa richiesta di autorizzazione al consiglio d’istituto per l’utilizzo dei locali e delle relative strutture.
ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI
Art.9- Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe per discutere proposte da presentare al consiglio di classe o problematiche di carattere didattico, disciplinare e relazionale.
Art.10- La richiesta d’assemblea deve essere presentata ai docenti per la concessione delle ore di lezione che sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze didattiche.
Successivamente dovrà essere inoltrata al dirigente, con la specificazione dell’ordine del giorno, per l’autorizzazione definitiva.
Art.11- Ogni assemblea sarà preceduta da una responsabile preparazione. Per il suo buon funzionamento dovrà essere designato il moderatore e il segretario che redigerà il verbale.
Art.12- Il docente dell’ora corrispondente all’assemblea è tenuto ad assicurare la vigilanza ed ha la facoltà di disporre la conclusione della stessa qualora si esaurisse in anticipo la discussione o per motivi legati al comportamento degli studenti.
Art.13- Può essere autorizzata un’assemblea al mese per la durata massima di due ore. Lo svolgimento dell’assemblea sarà annotato sul registro di classe.
Art.14- Non possono tenersi assemblee di classe nell’ultimo mese dell’anno scolastico.
ASSEMBLEE D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI
Art.15- Nelle assemblee tutti gli studenti hanno il diritto di esprimere democraticamente le proprie idee e confrontarle nel rispetto delle personali convinzioni culturali e religiose.
Art.16- A norma dell’art.44 del DPR 416/74 l’assemblea d’istituto dovrà darsi un regolamento che viene inviato in visione al consiglio d’istituto.
Art.17- I docenti accompagneranno gli studenti presso i locali esterni utilizzati per l’assemblea. Questa sarà poi autogestita. Qualora il Comitato studentesco programmasse, in alternativa all’assemblea ordinaria, la partecipazione a spettacoli o conferenze con esperti, sarà assicurata la presenza di personale docente.
Art.18- Ad assemblea conclusa gli studenti hanno l’obbligo di lasciare i locali nelle condizioni in cui sono stati loro consegnati.
ASSEMBLEE DEI GENITORI DI CLASSE E D’ISTITUTO
Art.19- L’assemblea di classe può essere convocata dal dirigente con carattere d’urgenza anche su richiesta del docente coordinatore, dei genitori rappresentanti del consiglio o di almeno 1/3 dei genitori della classe.
Art.20- All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente convoca i genitori degli studenti delle prime classi per fornire informazioni in merito al POF e agli indirizzi formativi dei singoli corsi di studio.
COMITATO DEGLI STUDENTI
Art.21- Il Comitato degli studenti è composto da:
– Rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Istituto
– Rappresentanti eletti nella Consulta provinciale
– 15 studenti eletti dall’assemblea dei rappresentanti di classe
Al momento del suo insediamento Il Comitato elegge il presidente e nomina il segretario
Art.22- Il comitato degli studenti ha il compito di sensibilizzare tutti gli studenti ai problemi della Scuola di carattere didattico, extradidattico, organizzativo, gestionale e logistico, redige la programmazione delle attività e di esperienze da realizzare nell’ambito dell’istituto e le presenta agli organi competenti per la relativa approvazione.
Art.23- Le riunioni vengono convocate per necessità contingenti dal dirigente su
richiesta di almeno1/3 dei componenti.
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Art.24- I genitori partecipano, tramite i loro rappresentanti, alla composizione dei consigli di classe e d’istituto.
Art.25- L’impegno che i genitori assumono all’atto di iscrizione dei propri figli, accettando i principi e i valori del progetto educativo formativo e i contenuti del presente Regolamento, si esplicita con interventi utili per la piena e fattiva collaborazione con la Scuola.
Art.26- I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si fanno portavoce dei problemi generali della classe.
Art.27- Al fine di acquisire informazioni relative all’andamento didattico, educativo e formativo degli studenti, durante l’anno scolastico i genitori verranno ricevuti dai docenti secondo le modalità di seguito indicate:
- a) nei colloqui generali pomeridiani: uno per ogni quadrimestre;
- b) durante l’ora di ricevimento antimeridiano di ogni docente con cadenza stabilita annualmente dal collegio docenti;
- c) su appuntamento secondo il proprio orario di ricevimento antimeridiano o concordato con il docente al di fuori del proprio orario delle lezioni.
Il calendario dei ricevimenti sarà divulgato tramite comunicazione scritta affissa all’albo dell’istituto e portato a conoscenza tramite gli studenti.
Art.28- La Scuola informa i genitori in merito alle assenze, ai ritardi, all’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e assicura la loro convocazione in caso di problemi particolari.
Art.29- Nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico i genitori degli studenti minorenni potranno ritirare:
- a) il libretto per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e dei permessi di uscita anticipata;
- b) il modulo per la richiesta di ingresso in ritardo e di uscita anticipata per ragioni legate ai mezzi di trasporto;
- c) il modulo per la richiesta di uscite anticipate per attività sportive;
- d) il presente regolamento e, su richiesta, il Piano dell’Offerta Formativa.
Gli studenti maggiorenni potranno ritirare quanto sopra indicato personalmente in segreteria.
Art.30- In caso di sciopero del personale scolastico ne sarà data comunicazione alle famiglie.
COMUNITA’ SCOLASTICA
Art.31- Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto al rispetto, in ogni situazione, della propria dignità personale. I rapporti interpersonali devono essere improntati a solidarietà e senso di appartenenza.
Art.32- La Scuola s’impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquistare quanto necessario per la buona riuscita delle attività scolastiche, con particolare riferimento alle apparecchiature e strumentazioni tecnologiche per sostenere l’interesse e la qualità dell’insegnamento.
Art.33- A norma della legge vigente è vietato fumare all’interno dell’istituto.
Art.34- Durante le lezioni non è consentito l’uso del telefono cellulare.
Art.35- È vietato effettuare foto e filmati verso persone o cose all’interno dell’Istituto, salvo esplicita autorizzazione del diretto interessato o, per oggetti e documenti, del dirigente.
Art.36- L’osservanza dell’orario rappresenta una forma di rispetto reciproco fra le parti attive della comunità.
Art.37- Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti ad un linguaggio decoroso e al rispetto dell’ambiente scolastico e delle dotazioni dell’istituto.
Art.38- Durante l’intervallo per la ricreazione gli studenti possono recarsi in tutti gli spazi autorizzati interni al perimetro della scuola. I docenti, impegnati nell’ora antecedente l’intervallo vigileranno sul comportamento degli studenti per evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.
Art.39- Gli studenti possono usufruire del servizio distribuzione merende, funzionante
all’interno della scuola, nel rispetto delle disposizioni impartite.
DOCENTI
Art.40- L’attività didattica di ogni docente si svolge secondo i criteri e i contenuti definiti nella programmazione per disciplina. Questa sarà formulata, dopo opportuni incontri tra docenti della stessa disciplina o di discipline affini, in armonia con la programmazione didattica del consiglio di classe.
Art.41- Ogni docente si impegna, attraverso una collaborazione fattiva con i colleghi e con il dirigente, al raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo ed educativo.
Art.42- I docenti procedono alla valutazione secondo criteri ispirati all’oggettività e alla trasparenza mirati anche a suscitare negli studenti anche un processo di autovalutazione che ne potenzi la motivazione allo studio. La Scuola assicura l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo o di svantaggio e alla valorizzazione delle eccellenze.
Art.43- Il docente si impegna a programmare le prove scritte in modo da evitare, per quanto possibile, concentrazioni delle verifiche nella stessa giornata.
Art.44- Gli elaborati scritti e grafici, una volta visionati dagli studenti e trascritti i voti sul giornale del professore, vengono raccolti nelle apposite fasce e consegnati al personale addetto per la loro archiviazione.
Art.45- Il registro personale deve essere sempre tenuto in ordine e compilato in ogni sua parte. In esso dovranno essere riportati, di volta in volta, le votazioni, le assenze e gli argomenti trattati. Non sono ammesse simbologie diverse dai segni convenzionali indicati.
Art.46- Ogni attività didattica deve essere annotata sul registro di classe. Questo viene collocato nelle aule secondo gli spostamenti della classe. Al termine delle lezioni viene riconsegnato in segreteria dal collaboratore scolastico incaricato. I docenti assicurano che nel registro non vengano effettuate manomissioni o danneggiamenti.
Art.47- Qualsiasi attività extracurriculare deve essere preventivamente programmata nei tempi stabiliti e autorizzata dal dirigente.
Art.48- La partecipazione ai consigli di classe e al collegio docenti, agli incontri con i genitori ed alle altre attività collegiali della scuola è condizione indispensabile per il buon funzionamento dell’attività educativa e formativa. L’eventuale assenza per validi e documentabili motivi deve essere autorizzata direttamente dal dirigente.
Art.49- I coordinatori di classe sono tenuti ad effettuare una rapida azione informativa verso le famiglie ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
Art.50- L’orario scolastico è definito dal dirigente. Eventuali esigenze dei docenti non devono essere in contrasto con una conveniente distribuzione didattica delle singole discipline.
Art.51- I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima delle 08.00, orario di ingresso consentito per gli studenti.
Art.52- I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a:
- controllare e registrare le assenze sul registro di classe;
- annotare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi;
- segnalare al dirigente eventuali ritardi nella presentazione delle giustificazioni;
- ammettere, a propria discrezione, gli studenti che si presentano con lieve ritardo.
Art.53- Il cambio dell’ora dovrà avvenire rapidamente per non far venire meno l’azione di vigilanza. Il docente che inizia le lezioni in un’ora intermedia dovrà trovarsi nei pressi dell’aula prima del suono della campanella.
Art.54- Nello spirito del recupero educativo dovrà essere contenuto l’allontanamento degli studenti dall’aula per motivi disciplinari. Il provvedimento non potrà, comunque, riguardare più studenti contemporaneamente e dovrà essere annotato sul registro di classe.
Art.55- Per evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni il docente potrà consentire l’uscita dall’aula ad uno studente alla volta e a condizione che le richieste siano contenute e non reiterate.
Art.56- Gli spostamenti delle classi per motivi didattici durante le ore di lezione dovranno sempre avvenire seguendo i seguenti criteri:
- L’ingresso e l’uscita dalle aule sotto la sorveglianza dei docenti;
- Gli spostamenti interni agli edifici scolastici e negli spazi comuni sotto la sorveglianza degli ausiliari;
- Le uscite in esterno, fuori dello spazio-scuola, con l’accompagnamento e la vigilanza dei docenti;
- L’accesso ai laboratori nel rispetto delle norme previste dai regolamenti specifici.
Art.57- Gli spostamenti degli studenti per le lezioni di educazione fisica sono affidati alla vigilanza dei docenti di tale disciplina i quali dovranno provvedere anche all’accompagnamento nel percorso scuola-palestra e viceversa.
Art.58- Ai docenti è fatto divieto di lasciare la classe, fatta eccezione per seri e impellenti motivi. In tal caso dovranno incaricare, per il tempo strettamente necessario, un collaboratore scolastico per la vigilanza.
Art.59- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e in buono stato di pulizia. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al dirigente.
Art.60- Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ciò che è argomento di discussione o di valutazione nei consigli di classe.
STUDENTI
Art.61- Tutti gli studenti devono considerare la Scuola e le attività didattico-educative ad essa connesse come elementi necessari per la crescita culturale e umana.
Art.62- Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto e usare un linguaggio corretto nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale ATA e dei compagni.
Art.63- Gli studenti sono tenuti ad una frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività culturali e formative programmate dalla Scuola.
Art.64- Le giustificazioni delle assenze devono essere firmate dal genitore intestatario del libretto o dallo studente stesso, se maggiorenne. Lo studente è tenuto a presentate le giustificazioni al docente della prima ora di lezione il giorno del rientro. Lo studente sprovvisto di giustificazione deve essere inviato al dirigente o a un suo collaboratore
per il permesso di ammissione. Qualora lo studente non provveda a presentare la giustificazione anche nel giorno successivo si darà comunicazione al dirigente per gli opportuni provvedimenti. Periodi di assenza intermittenti (alternati a giorni di frequenza) devono essere giustificati separatamente. Gli studenti sono tenuti a presentare le giustificazioni anche per le assenze ai corsi di recupero e per i ritardi d’ingresso.
Art.65- Gli studenti hanno il dovere di presentarsi in aula con puntualità. Eventuali ritardi dovranno essere giustificati al docente dell’ora interessata con l’apposito libretto delle giustificazioni o con la personale presenza di un genitore. Gli studenti, che giungono dopo l’inizio della prima ora di lezione, saranno ammessi in classe l’ora successiva. A partire dal 5° ritardo, questo si considera quale assenza e, dunque, deve essere appositamente giustificato pena il non ingresso a scuola. Per i minorenni, i genitori saranno avvertiti telefonicamente dalla scuola del ritardo e dell’eventuale assenza non giustificata. I ritardatari sprovvisti di giustificazione scritta dovranno produrla il giorno successivo.
Art.66- Le uscite anticipate vengono autorizzate dal dirigente o da un suo collaboratore seguendo la procedura di seguito indicata:
- a) la richiesta per motivi sportivi, formulata sul modulo apposito e sottoscritta da un genitore, deve essere presentata al dirigente allegando la dichiarazione della Società sportiva presso la quale lo studente è tesserato;
- b) la richiesta per motivi di incompatibilità degli orari dei mezzi di trasporto con quello scolastico deve essere presentata al dirigente all’inizio dell’anno scolastico;
- c) le uscite degli studenti minorenni vengono concesse solo se accompagnati dal genitore o, se impossibilitato a farlo, da un parente maggiorenne con delega scritta;
- d) le richieste degli studenti maggiorenni devono essere presentate utilizzando l’apposito libretto.
Le richieste di uscita anticipata devono essere portate entro il termine orario definito dal dirigente. L’autorizzazione è subordinata alla valutazione del dirigente stesso il quale potrà inoltre concedere deroga dal suddetto limite per gravi e comprovati motivi. È assolutamente vietato, in orario scolastico, uscire dall’Istituto senza l’autorizzazione
del dirigente o di un suo collaboratore.
Art.67- Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe senza l’autorizzazione del docente. È vietato l’accesso ai laboratori, reparti o palestra senza la presenza del docente.
Art.68- Le lezioni sono intervallate da una pausa di 10 minuti dopo la terza ora. Gli studenti potranno fruire degli spazi aperti dell’Istituto e al termine dell’intervallo dovranno ritornare in aula con la massima puntualità.
Art.69- Nel corso delle attività didattiche, durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto, verso persone e strutture, evitando ogni atteggiamento sconveniente e contrario alla civile convivenza. Sono vietati l’uso di toni elevati, di termini blasfemi o lesivi della sensibilità altrui e ogni forma di prevaricazione verso gli studenti più giovani o più deboli.
Art.70- Gli studenti che ne sentano la necessità potranno incontrare i docenti, a seguito di specifica richiesta, per le attività di ascolto, confronto e/o consulenza didattica secondo un orario stabilito dai docenti stessi.
Art.71- Gli studenti devono responsabilmente:
- impegnarsi ed organizzarsi nello studio delle singole discipline;
- seguire le indicazioni didattiche dei docenti utilizzando i sussidi necessari;
- favorire il proficuo svolgimento delle lezioni partecipando costruttivamente al dialogo educativo;
- sostenere con puntualità le verifiche.
Art.72- In caso di assenze dalle lezioni, gli studenti sono tenuti ad informarsi sul programma svolto e sui compiti assegnati.
Art.73- In caso di astensione collettiva dalle lezioni saranno informate le famiglie e presi gli opportuni provvedimenti.
Art.74- All’interno della scuola è vietata qualsiasi forma di volantinaggio non autorizzato e ogni attività a scopo di lucro personale.
Art.75- L’Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti o denaro di proprietà degli studenti o del personale.
Art.76- Gli studenti hanno l’obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico regolamento. In particolare non è consentito sostare lungo le scale antincendio e, se necessario, dovranno essere eseguite con assoluta tempestività le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico. In condizioni di normalità è vietato far uso delle uscite di sicurezza e degli ascensori.
Art.77- Ogni studente risponderà personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature d’uso. I servizi vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. I rifiuti devono essere sempre riposti negli appositi contenitori collocati nelle aule e nel cortile.
SERVIZI DI RISTORO
Art.78- Il servizio di distribuzione delle merende si svolgerà secondo tempi e modalità che, per esigenze funzionali, definirà il dirigente. All’interno di ogni classe verrà predisposta una lista dei prodotti da acquistare, per i quali sarà incaricato un solo studente.
Art.79- L’utilizzo dei distributori automatici ha l’unico scopo di ristorare gli studenti e il personale senza che nessuno venga meno ai propri impegni. Ciò comporta che non si abusi di tale servizio.
Art.80- Qualora si riscontrasse un uso eccessivo dei prodotti dei distributori automatici o il permanere per tempi prolungati nello spazio di ristoro il dirigente, sentito il Consiglio di Istituto, potrà adottare misure restrittive.
Art.81- Gli involucri cartacei e i contenitori di plastica dovranno sempre essere riposti negli appositi contenitori.
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Art.82-Le mansioni e i ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono indicati nei profili professionali indicati del CCNL. L’orario di servizio è articolato secondo criteri di flessibilità e ottimizzazione delle risorse.
Art.83- Il personale amministrativo cura i rapporti con studenti e loro familiari, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Art.84-La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo fra le diverse componenti che dentro e
attorno alla scuola si muovono.
Art.85- I collaboratori scolastici effettueranno turni di servizio e saranno dislocati in relazione alle esigenze connesse con le attività dell’Istituto. Assolvono le funzioni di vigilanza durante il cambio delle lezioni e collaborano con i docenti nell’azione di controllo durante l’intervallo.
Art.86- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza e secondo le mansioni assegnate. Hanno dovere di vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli studenti nonché durante gli spostamenti relativi agli spazi comuni interni agli edifici ed esterni dell’area della scuola e devono essere facilmente
reperibili. Segnalano immediatamente al dirigente o a i suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante o degli studenti dall’aula.
Art.87- Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, in relazione al proprio turno e alla zona di servizio, dovranno controllare lo spegnimento delle luci, la chiusura dei rubinetti dell’acqua, delle porte e delle finestre. Dovranno inoltre attivare il sistema di allarme ove presente.
SERVIZI DI SEGRETERIA
Art.88- Gli uffici della segreteria sono a disposizione del personale e del pubblico tutti i giorni lavorativi secondo l’orario che, per esigenze di servizio, definisce il direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art.89- I certificati devono essere richiesti con almeno due giorni di anticipo.
Art.90- L’uso della fotocopiatrice per uso didattico potrà essere autorizzato dal dirigente ai docenti che ne facciano richiesta motivata.
BIBLIOTECA
Art.91- La biblioteca è a disposizione di tutte le componenti dell’Istituto.
Art.92- Ogni anno viene designato un docente responsabile del servizio della biblioteca. Per il controllo delle giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario egli è coadiuvato da un assistente amministrativo.
Art.93- Il responsabile del servizio di biblioteca stabilisce il calendario settimanale per la consegna e la restituzione dei testi che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna.
Art.94- All’atto del prelevamento di un’opera dalla biblioteca il titolo sarà annotato su apposito registro. Il ricevente apporrà la firma come attestazione di avvenuta consegna e risponderà in proprio della buona conservazione del libro avuto in prestito. E’ vietato sottolineare i libri presi in prestito.
LABORATORI E AULE SPECIALI
Art.95- Il funzionamento dei laboratori e dei reparti di lavorazione è regolato dalle norme di sicurezza e di comportamento esposte all’interno di ogni ambiente.
Art.96- I laboratori e le aule speciali potranno essere utilizzati secondo un prefissato calendario. Nei laboratori di informatica è vietato introdurre programmi pirata di videogiochi o altro materiale diverso da quello regolarmente installato. L’uso di Internet è limitato alla ricerca guidata dal docente ed è vietato “chattare”, inviare e –mail o
scaricare musica dalla rete.
Art.97- Per il buon utilizzo delle strutture, gli ambienti dovranno essere adeguati alle particolari esigenze dei portatori di handicap.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI,
ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTI
Art.98- In tutta la loro azione educativa i docenti solleciteranno negli studenti un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. Per forme non gravi di indisciplina gli stessi provvederanno con opportuni richiami verbali ad ammonire direttamente lo studente diffidandolo dal persistere nel comportamento scorretto.
Art.99- Per comportamenti scorretti ripetuti e di lieve entità (dopo il primo richiamo diretto) o per singole azioni di maggiore gravità, sarà effettuata annotazione sul registro di classe.
Art.100- Le note disciplinari dovranno essere riportate nell’apposito spazio del registro di classe. Comportamenti scorretti di rilievo dovranno essere immediatamente segnalati al dirigente.
Art.101- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Art.102- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia d’istituto. L’Organo di Garanzia d’istituto decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, entro 10 giorni successivi.
Qualora non decida entro tale termine la sanzione si riterrà confermata.
Art.103 – L’Organo di Garanzia è composto da 4 membri:
– Dirigente con funzioni di presidente
– Uno studente designato dalla assemblea degli studenti eletti nei Consigli di Classe
– Un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti
– Un genitore designato dalla assemblea dei genitori eletti nei Consigli di Classe.
L’Organo di Garanzia è un organo perfetto e pertanto le decisioni assunte sono valide con la presenza di tutti i suoi membri. Per ogni componente devono essere designati il membro effettivo e quello supplente. Il membro supplente subentrerà per assenza di quello effettivo e nel caso che questo sia lo studente sanzionato o un suo genitore. L’astensione dal voto di uno o più dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.